In data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto in via definitiva presso l’Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021.

Il nuovo CCNL dedica al LAVORO A DISTANZA tutto il titolo III dall’art. 10 all’art. 16 e introduce la regolamentazione del lavoro a distanza per il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative (artt. 10, 11 e 12), compatibilmente con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro.

 

 

Chi può chiedere il lavoro a distanza?

L’adesione al lavoro agile – e remoto in generale – ha natura consensuale e volontaria ed è consentito al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni, al personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, al personale delle Università ad eccezione dei CEL e del personale medico, sanitario ed ausiliario delle A.O.U. che svolge attività assistenziali, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato le cui attività svolte non devono essere svolte necessariamente in loco e che non siano in conflitto con le esigenze e l’organizzazione del lavoro.

Chi hanno priorità?

Sicuramente chi è soggetto fragile ma anche chi è caregiver.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.